L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
é nata in Roma il 19 settembre 1966 e la sua costituzione fu promossa dall’Avv. Ernesto Corigliano.
Dopo alcuni anni la sede fu trasferita in Genova.
Nel 1972 grazie alla iniziativa dell’allora Presidente Dr. Fulvio Bernardini, l’AIAC fu ospitata nei locali del Centro Tecnico di Coverciano dove attualmente ha la sua Sede Centrale.
L’AIAC come è noto ha per scopi la piena affermazione del ruolo fondamentale ed insostituibile dell’Associazione nella Organizzazione Calcistica Italiana, la tutela degli interessi:
degli allenatori di calcio, la promozione di iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello Sport calcistico.
Realizza i propri scopi con la presenza attiva e sistematica in tutte le sedi e le istanze nazionali, regionali e locali della Organizzazione Calcistica Italiana, affermando così un reale potere di rappresentanza ed una efficace tutela normativa e contrattuale della categoria.
Usa come abbreviazione le lettere A.I.A.C. e, come segno distintivo, le stesse lettere contornate dalla dizione sociale su freccia tricolore, bianco, rosso e verde dentro tre cerchi di colore bianco e azzurro.
Ha sede in Firenze Coverciano presso il Centro Tecnico della F.I.G.C. Via G.D’Annunzio, 138/B.
Possono associarsi all’AIAC mediante pagamento della quota associativa gli allenatori di calcio abilitati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.
L’iscrizione implica l’adesione incondizionata e preventiva alle Norme dello Statuto ed ai Regolamenti emanati dagli Organi associativi.
Si perde la qualifica di associato per morosità dimissioni e per indegnità.
Gli Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea generale
– il Presidente
– il Consiglio Direttivo
– il Collegio dei Revisori dei Conti
– il Collegio dei Probiviri.
Ogni anno, a norma di Statuto vengono effettuate tre assemblee:
– la prima degli allenatori dilettanti
– la seconda quella degli allenatori professionisti;
– la terza quella generale con rappresentanti dilettanti e professionisti a ciascuna categoria è attribuito il 50 per cento dei voti.
L’Assemblea generale, delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri Organi dello Statuto. Nella sessione ordinaria delibera in particolare su:
– l’esame della gestione sociale
– l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
– l’elezione degli Organi sociali
– la modifica dello Statuto.
Il Presidente rappresenta l’A.I.A.C. a tutti gli effetti. Inoltre:
a) convoca l’assemblea generale;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c) convoca, almeno due volte all’anno, i Presidenti dei Gruppi Regionali per una riunione congiunta con il Consiglio Direttivo;
d) coordina l’attività di tutti gli Organi dell’Associazione;
e) firma tutta la corrispondenza dell’Associazione attraverso il deposito presso la sede dell’A.I.A.C. di delega scritta con designazione dei sostituti.
Il Presidente può’ avvalersi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, per la trattazione e la risoluzione dei problemi che investono particolare competenza professionale, della collaborazione, anche retribuita, di esperti non appartenenti all’Associazione.
In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione in forma continuativa all’A.I.A.C., per un periodo non superiore a sei mesi, dopodiché si dovrà procedere a nuove elezioni con le modalità di cui al comma successivo.
In caso di sue dimissioni o vacanza, il Vicepresidente con maggiore anzianità in forma continuativa all’A.I.A.C., dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per l’elezione di un nuovo Presidente entro 90 giorni dalla data delle dimissioni o dalla vacanza, a meno che non manchino non più di 120 giorni dal rinnovo ordinario delle cariche o dalla convocazione dell’assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo è composto da sei allenatori professionisti e da sei dilettanti oltre ovviamente al Presidente.Il mandato delle loro cariche è quadriennale All’interno del C.D. vengono nominati due vice-presidente uno per ciascuna categoria.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali,si incarica di far rispettare lo Statuto sociale,emanando all’uopo eventuali regolamenti che pure è facoltizzato a modificare. Nomina i componenti la sezione del centro studi ed i relativi coordinatori, designa i rappresentanti dell’AIAC presso gli organi federali,le associazioni e gli enti che perseguono i fini comuni.
Collabora con il C.D.il segretario che viene dello stesso nominato.
Sono inoltre operanti all’interno della struttura il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri che adempiono ai propri compiti di istituto.
In ogni Regione del territorio nazionale poi, si costituisce un gruppo regionale con proprio Statuto conforme allo schema approvato dal C.D. nazionale e non contrastante con quello dell’AIAC.
Esso è rappresentato dal proprio presidente o, all’occorrenza da un consigliere dallo stesso delegato.
I Gruppi regionali al fine di realizzare il decentramento e garantire una migliore assistenza agli associati, provvedono, tra l’altro, all’organizzazione di un apposito servizio che garantisce l’assistenza e la consulenza giuridica, fiscale, contrattuale, previdenziale e professionale in genere, agli iscritti del gruppo o svolgenti attività sul territorio regionale.
All’interno dei gruppi regionali si costituiscono gruppi provinciali o sub-provinciali che coordinano livello locale l’attività dell’Associazione secondo gli indirizzi del gruppo regionale in armonia con la politica dell’AIAC nazionale.
Viene anche istituito un Centro Studi con il compito di predisporre studi, ricerche, consulenze su tutte le materie di competenza dell’Associazione.
Lo stesso si articola in quattro sezioni che si occupano di:
– contratti professionisti e dilettanti
– corsi di aggiornamento e problemi professionali
– problemi fiscali previdenziali e giuridici
– carte federali, statuti e regolamenti.
Il C.D. provvede alla nomina dei suoi membri (tre per ciascuna) ed i suoi coordinatori.
SCOPI RAGGIUNTI
Diversi sono i momenti di maggior riconoscimento dell’A.I.A.C.
L’approvazione della Legge 14 giugno 1973 nr.366 che ha esteso ai calciatori ed agli allenatori di calcio la Previdenza ed Assistenza gestite dall’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo. (E.N.P.A.L.S.)
L’entrata in vigore della Legge 23 marzo 1981 nr. 91 che regola le norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.
In conseguenza a ciò l’A.I.A.C. rappresenta la categoria degli allenatori fungendo da controparte alla F.I.G.C. ed alle Leghe per la stipula ed il rinnovo degli Accordi collettivi (nei quali sono allegati i contratti tipo) per la disciplina dei rapporti degli allenatori e le societàfacenti parte degli Enti Federali organizzativi dell’attività professionale.
Sempre per quanto riguarda l’area professionistica, dal 1 gennaio 1975 è stato costituito fra la Lega nazionale professionisti, la Lega professionisti di serie C, l’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana allenatori calcio (ed ovviamente la FIGC)
IL Fondo di Accantonamento delle Indennità di Fine Carriera per i giocatori e gli allenatori di calcio.
Lo stesso ha per scopo di corrispondere la indennità di fine carriera ai predetti sportivi professionisti ed è gestito da un consiglio di Amministrazione formato da rappresentanti di tutte le parti costituenti.
Il 22 febbraio 1990 invece è stato costituito e gestito da rappresentanti delle stesse componenti sopraindicate, il Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di Calcio che provvede a liquidare un contributo per la mancata percezione di somme spettanti a titolo di stipendi o premi siccome risultanti dai contratti ritualmente depositati presso la Lega di competenza, rimaste insoddisfatte a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza dalla affiliazione a carico della Società inadempiente.
In pratica se calciatori ed allenatori risultano creditori di somme riconosciute dai Collegi Federali e nel frattempo la società interessata è fallita o radiata dalla F.I.G.C., tale Fondo soddisferà, le parti creditrici con le modalità previste da un apposito Statuto.
Per effetto degli Accordi Collettivi di cui sopra con allegato il contratto tipo, gli allenatori professionisti possono stipulare un contratto con le Società appartenenti al Settore professionisti, Lega di A e B e quella di C, utilizzando dei moduli che di anno in anno vengono forniti dalle Leghe organizzatrici dell’attività professionale.
Tali contratti sono soggetti a ratifica da parte delle Leghe stesse e possono avere durata massima di cinque anni.
Gli allenatori professionisti inoltre possono stipulare contratti con Società dilettantistiche utilizzando il fac-simile di contratto contenuti nelle Carte Federali (normalmente distribuito dall’A.I.A.C.),detti accordi non sono soggetti a ratifica, ma per il loro riconoscimento di fronte al Collegio Arbitrale, in caso di controversia, sarà necessario inviare una copia del contratto alla Divisione o al Comitato regionale F.I.G.C. di competenza.
Detti contratti sono rigorosamente limitati ad una sola stagione sportiva.
Per quanto riguarda invece il rapporto economico tra società dilettantistica ed allenatore dilettante esso si costituisce attraverso la stipulazione di una scrittura privata a firma dell’allenatore e del legale rappresentante della società medesima.
Nella stessa sono previste due tipologie di emolumenti ampiamente specificati nel testo della scrittura:
– la prima si riferisce all’effettivo rimborso spese sostenute che è relativo al rimborso di un quinto del costo della benzina per ogni chilometro percorso;
– la seconda riguarda un premio di tesseramento annuale che se non soddisfatto in unica soluzione potrà essere corrisposto in non più di quattro rate;
Per ciascun campionato vengono fissati di anno in anno dei massimali al rispetto dei quali gli allenatori e Società devono rigorosamente attenersi.
Mentre il rimborso spese andrà a cessare in caso di esonero il secondo premio di tesseramento dovrà essere interamente corrisposto.