REGOLAMENTO ORGANICO

ART.1 – I SOCI
Possono associarsi all’’AIAC tutti i tecnici di cui all’art. 5 dello Statuto.

ART.2 – CATEGORIE DI SOCI E LORO ATTRIBUZIONI
A) ORDINARI:
Essi hanno diritto:
– a portare il distintivo sociale;
– a intervenire a convegni, raduni, e assemblee;
– a frequentare le sedi provinciali, regionali e nazionali dell’AIAC;
– a fruire di tutte le agevolazioni che l’AIAC sarà riuscita ad ottenere per i propri iscritti;
– al voto, nei modi e nei termini previsti dal presente R.O. e dallo Statuto;
– a far parte delle rappresentanze dei Gruppi e dell’Associazione;
– a essere nominati nelle Commissioni in rappresentanza dell’AIAC;
– ad essere eletti alle Cariche Sociali.
Hanno, inoltre, i seguenti doveri, pena l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari:
– tenere condotta conforme alla propria professione;
– rispettare lo Statuto, il R.O. e le Norme Federali;
– astenersi dal compiere atti ed esprimere giudizi lesivi per i colleghi e che possono ledere gli interessi morali e finanziari dell’AIAC od ostacolarne l’azione;
– Indirizzare eventuali reclami esclusivamente di fronte agli Organi dell’AIAC.

B) ONORARI
Sono costituiti da quei soci che, per particolari meriti acquisiti nel corso della propria militanza associativa, si siano significativamente distinti per l’affermazione delle finalità e dei valori dell’AIAC.Non hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale.

C) SOSTENITORI
Sono costituiti da tutti coloro che sostengono ed aderiscono agli scopi associativi dietro pagamento della quota annuale il cui importo viene determinato da delibera del CD.

ART. 3 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Si perde la qualità di socio nei seguenti casi:
– dimissioni;
– espulsione ai sensi dell’art. 4.C del R.O.

ART. 4 – SANZIONI

A carico dei soci possono essere adottati, a cura del Collegio di Garanzia e secondo le modalità di seguito indicate, provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.
Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione.
L’ammonizione viene applicata in caso di mancata osservanza delle norme statutarie, regolamentari e per comportamento non consono alle qualità di sportivo e di tecnico.
La sospensione a termine viene irrogata per condotta gravemente contraria, ovvero per reiterate condotte contrarie, allo Statuto ed al Regolamento Organico.
La sanzione dell’espulsione dell’associato può essere inflitta a seguito di condanna, ancorché non ancora passata in giudicato, per reato doloso.
Può essere, inoltre, inflitta in caso di irrogazione di sanzioni dagli Organi FIGC e/o CONI superiore ad un anno.
L’espulsione, inoltre, viene comminata per gravi motivi di insanabile contrasto con le finalità statutarie.
L’espulsione potrà essere, infine, inflitta anche in ipotesi di recidiva nell’applicazione di sanzioni disciplinari a carico dello stesso associato.
Ai fini della recidiva, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi cinque anni dalla loro applicazione.
In tutti i casi per i quali è prevista la sanzione dell’espulsione, il Collegio  di Garanzia è legittimato a sospendere cautelativamente l’associato fino a un massimo di un anno.

ART. 5 – COMPETENZA E NORME DI PROCEDURA PER LE SANZIONI
L’iniziativa per sottoporre i soci al procedimento per l’irrogazione delle sanzioni compete a ciascun socio, agli organi provinciali, regionali e nazionali, ogni qualvolta vengano a conoscenza di fatti che possono portare a tali provvedimenti.
Il Collegio di Garanzia è competente a discutere, in prima e unica istanza, sulle questioni riguardanti i componenti del Collegio dei Probiviri Nazionale.
Nell’ambito del procedimento disciplinare il Collegio di Garanzia è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio.
Al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare verrà preliminarmente contestato, a mezzo raccomandata a/r ovvero posta elettronica, l’addebito disciplinare, con diritto dell’interessato di presentare memorie scritte nel termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Decorso tale termine, i provvedimenti definitivi dovranno essere adottati entro i 90 giorni successivi e portati a conoscenza dell’interessato entro 20 giorni dalla pronunzia, mediante raccomandata a/r ovvero posta elettronica.
Il Collegio dei Probiviri è competente a discutere sulle questioni riguardanti la validità delle Assemblee elettive. In questo caso il ricorso deve essere presentato entro 7 giorni dallo svolgimento delle Assemblee.

ART. 6 – I DELEGATI
I delegati dilettanti dell’Assemblea di categoria sono eletti dalle Assemblee Regionali.
I delegati dilettanti, ai fini della elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, hanno diritto ad esprimere una sola preferenza.
I delegati dilettanti per l’Assemblea generale elettiva vengono eletti dall’Assemblea di categoria.
I loro nominativi devono essere comunicati alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno , fax  o e mail firmati dal Presidente del Gruppo Regionale.
Ciascun G.R. dovrà eleggere anche delegati supplenti, in numero massimo di quattro, al fine di sostituire i delegati effettivi eventualmente impediti a partecipare all’Assemblea.
Tale nomina dovrà avvenire ed essere comunicata contestualmente a quella degli effettivi.
Potranno essere nominati delegati coloro che alla data della nomina sono in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso e del precedente nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto e non sono incorsi in sanzioni disciplinari che ne limitino i diritti.
Al fine del computo del numero dei delegati spettanti a ciascun Gruppo regionale, le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria nazionale non oltre il 31 dicembre mediante appositi elenchi e contestualmente al versamento del saldo delle quote relative alle eventuali iscrizioni effettuate.
Ai Gruppi Regionali verranno riconosciuti un numero di iscritti indicativamente pari a quello risultante dalle quote versate.
La segreteria provvederà a redigere un prospetto contenente il numero delle iscrizioni valide per ciascun Gruppo Regionale alla data del 31 dicembre
I delegati professionisti saranno direttamente eletti dall’assemblea di categoria. in un numero pari ad un terzo dei delegati dei dilettanti.
Potranno essere eletti coloro in regola con la quota sociale dell’anno in corso e del precedente nel rispetto dell’Art. 6 punto 1 dello Statuto.
Ciascun delegato ha diritto ad un voto, da esprimersi nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal R.O..
I delegati professionisti dovranno essere scelti tenendo conto dell’appartenenza alla categoria (1°- 2°) equamente rappresentati (50%).

ART. 7 – CANDIDATI

Gli allenatori,dilettanti e professionisti,candidati per l’elezione dei vari organi sociali,dovranno essere iscritti all’AIAC nell’anno in corso e nel precedente.
Per l’Assemblea degli allenatori dilettanti, ciascun Gruppo Regionale dovrà far pervenire alla Segreteria Nazionale l’elenco dei candidati a tutte le cariche,mediante raccomandata con ricevuta di ritorno portante all’esterno la dicitura ELENCO DEI CANDIDATI, o a mezzo fax o e mail entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea di categoria.
Il mancato arrivo entro il termine fissato dal comma 1 del presente articolo, rende nulla la candidatura.
Le raccomandate pervenute dopo i termini previsti non saranno neppure aperte e verranno conservate agli atti dell’Assemblea con apposizione di apposita dichiarazione da parte della Segreteria Nazionale.
Per l’Assemblea degli allenatori professionisti i candidati dovranno far pervenire le loro candidature alla Segreteria Nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l’assemblea. La stessa le trasmetterà alla Commissione verifica poteri per accertane la regolarità.
Le candidature saranno accettate fino al momento del pronunciamento della validità dell’Assemblea da parte della Commissione Verifica Poteri.
Per i candidati all’elezione dei membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri dovranno essere indicati i requisiti previsti dallo Statuto per i componenti dei suddetti Organi.
Per l’elezione del Presidente e dei membri dei Collegi dei Revisori e dei Conti le candidature da proporre all’Assemblea generale saranno ufficializzate al termine delle Assemblee di categoria che ne hanno effettuato la designazione.
Per le Assemblee di categoria che li dovranno designare,le candidature dovranno pervenire con le stesse modalità previste per i candidati da eleggere.
Delle candidature pervenute si provvederà a redigere apposito elenco, da convalidare da parte della Commissione Verifica Poteri, per essere distribuito ai delegati.
La Segreteria Nazionale dovrà fornire per ciascun candidato anche i dati relativi all’anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. e di nascita al fine di stabilire il candidato risultante eletto in caso di parità di voti.
Ciascun allenatore associato che ne abbia i requisiti, potrà essere candidato per l’elezione ad una sola carica sociale. Nel caso risulti candidato per più cariche dovrà optare per una di queste prima dell’Assemblea elettiva.

ART.8  – ORGANI DELLE ASSEMBLEE

Sono Organi dell’Assemblea :
a) il Presidente;
b) il Segretario;
c) la Commissione elettorale o Verifica poteri ;
Il Presidente viene scelto, tra i delegati, mediante votazione per alzata di mano con appello nominale.
Compiti del Presidente di ogni singola Assemblea sono:
– stabilire le modalità di svolgimento dell’Assemblea qualora non siano previste dallo Statuto o dal R.O. ;
– dirigere il dibattito, in particolare, concedendo o togliendo la parola ai partecipanti ;
– accertare la valida costituzione dell’Assemblea;
– constatare l’esito delle votazioni per alzata di mano con appello nominale o in altro modo qualora non siano di competenza di altro Organo;
– dare lettura delle votazioni a scrutinio segreto;
– chiarire le modalità con cui si devono svolgere le votazioni.
Il Segretario è, di norma, il Segretario dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, verrà nominato uno dei presenti con le stesse modalità del Presidente.
Il Segretario provvede alla redazione del verbale e coadiuva il Presidente nelle operazioni assembleari.
La Commissione Verifica dei Poteri e’ composta da tre membri nominati con votazione per alzata di mano con appello nominale, scegliendoli tra i nominativi proposti dai delegati prima della votazione.
La Commissione, una volta riunita, provvederà alla nomina, nel suo seno, del Presidente.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) controlla la validità degli elenchi dei delegati sui quali la segreteria nazionale avrà posto preventivamente una dichiarazione comprovante che le persone indicate sull’elenco risultano iscritte all’ A.I.A.C. secondo i requisiti previsti dall’Art 6 dello Statuto.
b) accerta l’identità e la presenza dei delegati indicati negli elenchi;
c) redige apposito elenco, su stampato predisposto dalla Segreteria Nazionale, dei delegati presenti, ai fini, anche e principalmente, delle elezioni e delle votazioni;
d) redige verbale delle operazione della stessa compiute ai sensi delle lettere precedenti e lo presenta al Presidente dell’Assemblea affinché ne venga data lettura;
e) accerta la regolarità delle candidature per le quali la Segreteria Nazionale dovrà preventivamente certificare l’iscrizione all’A.I.A.C. nei termini previsti dallo Statuto e dal R.O.;
f) provvede a regolare le operazioni di voto a scrutinio segreto;
g) effettua lo scrutinio delle schede;
h) redige verbale delle operazioni di cui ai punti (e), (f) e (g) e dei risultati delle votazioni, trasmettendolo al Presidente dell’Assemblea per la successiva proclamazione.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

La convocazione delle Assemblee e’ diramata dal Presidente ai sensi dell’Art. 6 punto 2dello Statuto o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti qualora nonostante sollecito via sia inerzia da parte del Presidente o quando il Collegio riscontri atti di particolare gravità nella conduzione della Associazione.
Ai fini dell’inserimento nell’ordine del giorno, le eventuali proposte di modifica dello Statuto avanzate dal Consiglio Direttivo o dai soci tramite i Gruppi Regionali competenti o altri argomenti da sottoporre al dibattito assembleare pervenuti, sempre tramite i G.R. dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ,almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Entro 7 giorni dal ricevimento, la Segreteria Nazionale, qualora l’Assemblea fosse già stata convocata, procederà ad integrare l’ordine del giorno già reso noto con i nuovi argomenti dandone comunicazione con le stesse modalità della convocazione.
Unitamente all’ordine del giorno verranno inviati, in copia, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
Tutte le Assemblee dovranno essere convocate almeno venti giorni prima dallo svolgimento.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

In apertura di seduta dell’Assemblea verrà nominato il Presidente della stessa scegliendolo tra i delegati presenti  o tra gli associati . Sempre in apertura di seduta viene nominato il segretario dell’assemblea, scegliendolo tra i delegati presenti qualora tale funzione non possa essere svolta dal Segretario dell’Associazione per assenza o impedimento.
Il Segretario provvederà a redigere il verbale dell’Assemblea che dovrà contenere, in maniera sintetica ma esauriente, gli interventi dei partecipanti qualora gli stessi non producano il testo del loro intervento firmato che, in tal caso, sarà allegato al verbale costituendone parte integrante e sostanziale.
All’inizio della seduta sarà provveduto anche alla nomina della Commissione verifica poteri.
La valida costituzione dell’Assemblea dovrà essere comunicata e fatta constatare a verbale dal Presidente prima dell’inizio del dibattito o, comunque, della prima votazione, escluse quelle di nomina degli Organi dell’Assemblea.
Qualora l’Assemblea funzioni in seconda convocazione, il Presidente, in apertura di seduta, dovrà dare lettura del verbale redatto dal Segretario nazionale, da cui risulti la mancata validità della prima convocazione con l’indicazione del numero dei presenti.
La seconda convocazione deve essere prevista non meno di  ventiquattrore prima dopo la prima e nella stessa località.

ART. 11 – VOTAZIONI

Le votazioni nelle Assemblee avvengono, di norma, a scrutinio segreto, mediante apposita scheda.
L’Assemblea su proposta del suo presidente o di uno o più delegati potrà decidere, a maggioranza di voti dei partecipanti espressi per alzata di mano con appello nominale, che la votazione avvenga con modalità diverse da quelle previste dallo Statuto, salvo che per l’elezione degli organi sociali che dovrà avvenire sempre a scrutinio segreto, secondo le modalità previste specificatamente per ciascun Organo dallo Statuto e dal R.O.
Le votazioni per la nomina degli Organi assembleari avverranno invece, per alzata di mano.
Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei voti dei partecipanti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza diversa dallo Statuto.
I Consiglieri e i componenti gli altri Organi sociali non possono partecipare a votazioni che abbiano per oggetto il loro operato.

ART. 12 – ELEZIONI

Per le elezioni dovranno essere predisposte schede separate per ciascuno degli Organi sociali da eleggere.
Per l’elezione del Presidente la scheda dovrà prevedere lo spazio per una sola preferenza.
Nel caso che vi siano più candidati, lo scrutinio delle schede per l’elezione del Presidente dovrà precedere qualsiasi altra operazione in modo che, qualora non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, si possa procedere a successive votazioni sino al raggiungimento di tale maggioranza.
La scheda per l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri dovrà contenere la dicitura “revisori dei conti” e “probiviri” con sotto spazi pari al numero delle preferenze da esprimere.
Risulteranno eletti membri effettivi coloro che hanno raggiunto le maggiori preferenze e supplenti quelli che seguono immediatamente in graduatoria.
Le schede, preferibilmente di colore diverso a seconda dell’Organo a cui si riferiscono, dovranno portare all’esterno la dicitura di tale Organo.
Le schede così predisposte saranno numerate e firmate da parte dei componenti la Commissione Verifica dei poteri e consegnate ai delegati man mano che si presentano per votare, dopo aver provveduto alla identificazione e alla firma da parte dell’interessato dell’apposito elenco predisposto.
Dopo che il delegato avrà votato, le schede saranno immesse in urne diverse a seconda dell’organo a cui si riferiscono.
Terminate le operazioni di voto, la Commissione Verifica Poteri procederà allo scrutinio
redigendone apposito verbale, dal quale dovranno risultare, per ciascun organo da eleggere , il numero dei votanti, il numero delle schede valide, di quelle nulle e dei voti riportati da ciascun candidato.
Tale verbale, firmato da tutti i componenti la Commissione, sarà consegnato immediatamente al Presidente dell’Assemblea per la successiva proclamazione degli eletti.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Su ogni questione controversa circa il diritto di partecipazione all’Assemblea, decide in via definitiva, la Commissione Verifica Poteri, prima dell’inizio delle operazioni di voto per le elezioni degli Organi sociali previste dall’ordine del giorno.
Avverso la validità dell’Assemblea è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla data di svolgimento inoltrando eventuale ricorso al collegio dei probiviri avverso la sua validità o degli atti in essa compiuti.

ART. 14 – VERBALE DELLE ASSEMBLEE

Degli atti dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale che deve contenere in maniera precisa gli interventi effettuati e le deliberazioni adottate. Contemporaneamente si dovrà provvedere alla registrazione su nastro degli atti assembleari. Il nastro dovrà essere conservato per non meno di anni cinque.
Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento deve essere depositato in segreteria entro trenta giorni dalla conclusione dell’Assemblea.
I soci e i Gruppi regionali hanno diritto, in qualsiasi momento, a prenderne visione, insieme a tutti i relativi atti e documenti, presso la segreteria o a richiederne una copia.

ART. 15 – QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative per gli allenatori professionisti e dilettanti, fissate ai sensi dell’art.2 dello Statuto, sono riscosse direttamente dalla segreteria nazionale o anche tramite i Gruppi Regionali e Provinciali.
I Gruppi regionali, a loro volta, verseranno alla segreteria nazionale, l’intera quota di iscrizione incassata.
La segreteria nazionale a sua volta provvederà a versare ai G.R. la parte di spettanza dei medesimi sulle quote direttamente riscosse e su quelle che perverranno all’AIAC attraverso il tesseramento diretto.
Tali versamenti sono subordinati alla presentazione da parte dei Gruppi Regionali del rendiconto finanziario relativo al precedente anno nei termini stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.
I G.R. dovranno completare il versamento delle quote riscosse improrogabilmente entro tale data.
I Gruppi regionali che non avranno provveduto, entro il termine sopraccitato, al versamento del saldo, saranno sollecitati a farlo entro il termine di 15 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il Presidente del Gruppo regionale sarà deferito al Collegio di Garanzia.
Sono fatte salve le eventuali azioni di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria che il Consiglio Direttivo intendesse intraprendere qualora ogni tentativo di esazione non desse esito positivo e si riscontrassero estremi di reato nel comportamento dei singoli.
I  delegati dei Gruppi regionali non in regola con i pagamenti non potranno prendere parte alle Assemblee e alle elezioni.

ART.16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. è convocato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione dal Presidente mediante raccomandata A/R , fax  o e mail con l’indicazione dell’ordine del giorno e del giorno, ora e luogo della riunione.
In casi di estrema e comprovata urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente e in termini inferiori di sette giorni.
Il C.D. può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti il C.D. stesso.
Le eventuali comunicazioni del Presidente dovranno essere dedicate ad aggiornamenti delle varie problematiche, senza che vi sia necessità di discussione se non per maggiori precisazioni.
Oggetto di dibattito dovranno essere le materie specificatamente indicate nell’ordine del giorno, salvo che motivi urgenti non giustifichino la trattazione anche di altre materie.
Le varie ed eventuali dovranno essere destinate a materie proposte “seduta stante” dai componenti il C.D. perché non trattate in precedenti riunioni o urgenti.
I componenti il C.D. ed i Presidenti regionali possono chiedere l’inserimento all’O.d.G. di materie da trattare.
Il C.D. delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, quello del Presidente è considerato doppio.
Della riunione del C.D. dovrà essere redatto, da parte del segretario dell’AIAC apposito verbale, in cui sarà riportato l’o.d.g. e le altre materie trattate nonché, in maniera sintetica ma completa, gli interventi dei vari membri o di altri intervenuti che potranno chiedere che sia allegata copia scritta degli stessi.
I Consiglieri nazionali sono tenuti a relazionare circa le materie e le decisioni trattate dal CD ai Gruppi Regionali sottoposti al proprio coordinamento.
Al Consiglio Direttivo partecipano di diritto il Presidente di AIAC Onlus e il Presidente di AIAC Service o l’Amministratore da questo delegato entrambi senza diritto di voto

ART. 17 – SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di dimissione o vacanza, qualora venissero a mancare i sostituti, in occasione delle prima Assemblea si procederà alla nomina dei mancanti e alla formazione di nuova graduatoria.
I sostituti rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio dei sostituiti.
Nel caso che, nel corso di un esercizio, a seguito della impossibilità di effettuare sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca alla metà, l’intero C.D. si intende decaduto e si dovrà provvedere ad una nuova nomina alla successiva assemblea che dovrà essere tenuta entro 60 giorni dal momento in cui e’ venuto a mancare il numero minimo previsto.
Il nuovo C.D., come sopra eletto, rimarrà in carica per un quadriennio, come previsto normalmente.

ART. 18 – BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Il C.D. predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in base alle risultanze contabili, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre ai sensi dell’art. 28 dello Statuto.
Il bilancio preventivo deve essere corredato da una breve relazione in cui si giustifichino le varie poste specie per quanto attiene eventuali differenze con il precedente e con il conto consuntivo sottoposto all’approvazione.
Il conto consuntivo, la cui approvazione deve precedere quella del bilancio preventivo, deve essere corredato da una illustrazione dettagliata sulla formazione di ciascuna posta dello stesso ed al prospetto della consistenza patrimoniale dell’Associazione.
Entro sette giorni dall’approvazione da parte del C.D., il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti per la predisposizione dell’apposita relazione da parte di tale Collegio.

ART. 19 – IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, oltre le funzioni previste dalla Statuto:
a) conserva gli atti contabili;
b)prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del C.D.;
c) aggiorna gli atti contabili;
d)cura i rapporti con i G.R. accertando che vengano effettuati gli adempimenti previsti;
e) esegue gli incassi e i pagamenti con tutte le operazioni ad essi connesse sia per quanto attiene l’ordinaria amministrazione sia per la straordinaria, a seguito di apposite e circostanziate deliberazioni del C.D..
f) custodisce somme e valori dell’Associazione;
L’Associazione ai fini dell’amministrazione contabile può avvalersi di consulenza esterna.

ART. 20 – IL SEGRETARIO

Il Segretario dell’Associazione viene nominato dal C.D. ed è il principale e più vicino collaboratore del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario, che esercita anche le funzioni di tesoriere, ha i seguenti compiti:
a) dà esecuzione alle deliberazioni del C.D. e alle disposizioni del Presidente;
b) tiene aggiornato l’Albo generale dei soci;
c) cura l’archivio e la corrispondenza;
d) tiene i rapporti con i soci;
e) funge da segretario verbalizzante del C.D. e dell’Assemblea;
f)compie tutti gli altri atti demandatigli dal Presidente, dal C.D., dallo Statuto e dal R.O. e dal Direttore Generale.

ART. 21 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’attività contabile dell’Associazione, eseguendo periodiche verifiche e segnalando al C.D. le eventuali inosservanze di norme statutarie e regolamentari.
Accerta la consistenza di cassa almeno due volte all’anno e suggerisce istruzioni e provvedimenti per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell’Associazione.
Redige una relazione esprimendo il proprio parere in merito al bilancio preventivo e al conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
A richiesta del C.D., i membri effettivi parteciperanno alle riunioni del C.D., con voto consultivo, quanto all’ordine del giorno siano riportate questione di carattere contabile, finanziario e patrimoniale.
Il Presidente del Collegio deve convocare l’Assemblea straordinaria qualora fatti di particolare gravità lo richiedano o quella ordinaria, nel caso che il Presidente nazionale , pur essendovi tenuto a norma di Statuto e di R.O., non vi provveda, nonostante sollecito scritto.
Il più giovane di età dei membri se non svolge funzioni di presidente di Collegio, funge da segretario verbalizzante in occasione delle sedute del Collegio stesso.
Il membro effettivo che, nel corso dell’esercizio, non partecipa ad alcuna riunione del Collegio, viene dichiarato decaduto e sostituito nei modi previsti dallo Statuto e dal presente R.O per i consiglieri.

ART. 22 – RICUSAZIONE

Ciascun componente il Collegio dei Probiviri e del Collegio di Garanzia ha l’obbligo di astenersi se:
a) ha interesse nella causa;
b) ha vincoli di parentela, amicizia o professionali, con una delle parti;
c) ha inimicizia o rapporti di credito e debito con una delle parti;
d) ha dato consiglio o espresso pareri sulla causa e ne ha conosciuto per qualsiasi ragione partecipandovi in maniera attiva;
e) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza;
Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi ciascuna delle parti può proporre la ricusazione.
La ricusazione deve essere proposta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 7 giorni dalla data di presentazione del ricorso o dall’inizio del procedimento dinanzi al Collegio o di quella in cui la parte è venuta a conoscenza del ricorso o del procedimento sempre che, nel frattempo, non sia già iniziata la trattazione o la discussione.
La domanda deve contenere i motivi ed i mezzi di prova ed essere indirizzata al Presidente dell’AIAC e per conoscenza, al membro ricusato e al presidente del collegio che dovrà sospendere ogni decisione ed ulteriore atto in merito sino a quando non sarà stato deciso sulla domanda di ricusazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il membro ricusato potrà dare risposta scritta sulla sussistenza dei motivi entro il termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della copia della domanda.
In questo come in tutti gli altri casi in cui sia previsto l’invio dell’atto anche all’altra parte, copia della ricevuta della raccomandata spedita a quest’ultima deve essere inviato insieme all’istanza. all’organo al quale ci si rivolge.
Il C.D., entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, si pronuncia sulla stessa con decisione non impugnabile, dandone immediatamente comunicazione al Presidente del Collegio dei Probiviri ed alle parti interessate.
Se la domanda viene accolta, ciascun membro ricusato viene sostituito con i supplenti secondo l’ordine di graduatoria e solo per quel giudizio. A tal fine la decisione del C.D. che accoglie il ricorso designa il supplente che deve sostituire quello ricusato.
Qualora non vi siano membri supplenti sufficienti a sostituire il ricusato il Collegio opererà con un numero ridotto di membri non inferiore però a due.
In quest’ultimo ed unico caso, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale la pratica verrà trasmessa da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri immediatamente dopo la riunione in cui viene constatata l’impossibilita’ a funzionare.

ART. 23 – GRUPPI REGIONALI

I Gruppi regionali rappresentano l’A.I.A.C. a livello regionale curando in particolare i rapporti con gli Organi Federali territoriali.
I Gruppi regionali devono adottare uno Statuto predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni Gruppo regionale è rappresentato dal Presidente o altro Consigliere previsto dallo Statuto regionale o da delegato nominato dal Presidente stesso in particolari circostanze.
In quest’ultimo caso la delega dovrà risultare per iscritto.
I Presidenti dei G.R. costituiscono il Consiglio dei Presidenti. Il Consiglio dei Presidenti è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente Nazionale per una riunione congiunta con il CD.
In particolare il Consiglio dei Presidenti viene consultato su tutti i temi ed iniziative che possono determinare riflessi sull’organizzazione a livello regionale.
In caso di scioglimento il patrimonio ed i documenti dei Gruppi regionali passeranno all’A.I.A.C.
I Gruppi Regionali:
a) coordinano l’attività dei Gruppi Provinciali o interprovinciali o sub-provinciali facendo da tramite con la Segreteria nazionale;
b) prendono iniziative per raggiungere gli obiettivi della Associazione nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo nazionale e dell’Assemblea;
c) possono chiedere, ai fini della determinazione di due quinti degli iscritti, la convocazione dell’Assemblea straordinaria;
d) curano, anche tramite i Gruppi provinciali, la raccolta delle iscrizioni e il versamento delle relative quote alla Segreteria nazionale;
e) svolgono opera di propaganda anche tramite i Gruppi provinciali;
f) si adoperano per la costituzione dei Gruppi provinciali e di eventuali loro sezioni dove non esistono e vigilano sul loro funzionamento;
g) eleggono i propri delegati all’Assemblea di categoria.
h) possono chiedere l’inserimento all’o.d.g. del C.D. Nazionale di argomenti con valenza generale di particolare rilevanza riguardanti il Gruppo regionale rappresentato.

ART. 24  – CONTABILITÀ GRUPPI REGIONALI

Ciascun Gruppo Regionale deve tenere un’aggiornata contabilità dalla quale risultino tutti i movimenti di cassa supportati da idonea documentazione probatoria delle entrate e delle spese.
L’esercizio finanziario coincide con quello previsto dallo Statuto Nazionale.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente regionale deve sottoporre all’approvazione della Assemblea regionale il Conto Consuntivo dell’esercizio precedente corredato dal parere del Consiglio Direttivo Regionale e dei Revisori dei Conti Regionali.
Il Conto Consuntivo, corredato del parere del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale e del verbale dell’Assemblea regionale, dopo l’esame assembleare dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione unitamente  ai relativi documenti giustificativi ed ad una dettagliata relazione sull’attività svolta.
Qualora il conto consuntivo non sia approvato dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo Nazionale (per il tramite del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale) per gravi irregolarità contabili, il Presidente ed il Consiglio Direttivo regionali decadono immediatamente dall’incarico ed al loro posto viene nominato un Commissario Regionale che provvederà a indire nuove elezioni.
In tal caso essi non potranno essere rieletti né assumere alcun altro incarico in seno all’Associazione.
Il provvedimento di cui sopra sarà oggetto di apposita decisione del Consiglio Direttivo Nazionale e nella stessa seduta verrà nominato il Commissario Regionale.
La mancata approvazione del Conto Consuntivo esclude il Gruppo regionale dalla partecipazione a qualsiasi assemblea.
Qualora i Gruppi provinciali, interprovinciali o sub-provinciali previsti dai singoli Statuti Regionali abbiano il maneggio di denaro per il raggiungimento dei loro scopi, anche essi dovranno tenere un adeguato bilancio.
Ciascun Gruppo previsto dal presente articolo dovrà tenere anche un inventario dei beni mobili ed immobili eventualmente di loro proprietà o in loro possesso a qualsiasi altro titolo che dovrà risultare da documenti in regola con le norme di Legge, di Statuto e di Regolamento.

ART. 25 – ELEZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI E PROVINCIALI

Le elezioni dei Presidenti dei Gruppi Regionali e Provinciali avverranno con le modalità previste da apposito  regolamento elettorale redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

ART. 26 – COMMISSARIO REGIONALE

Nelle Regioni dove non sia stato costituito il Gruppo regionale o, pur essendosi costituito, lo stesso non funzioni in tutto o:
– per mancata approvazione del bilancio regionale;
– per manifesta inadeguatezza;
– per gravi e reiterate inadempienze;
– non si uniformi alle delibere del Consiglio Direttivo;
– non ottemperi ai compiti istituzionali garantendo agli associati adeguata assistenza;
– non provveda  a promuovere iniziative utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali e garantisca una necessaria attività di proselitismo in regione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, a suo insindacabile giudizio, nomina un Commissario da scegliersi preferibilmente tra i propri membri.
Il Commissario entro 180 giorni dall’incarico provvede ad indire nuove elezioni degli Organi regionali o provinciali in conformità a quanto previsto dallo Statuto.
Il Commissario continuerà a funzionare svolgendo l’ordinaria amministrazione sino a quando non si sono costituiti gli Organi Regionali.

ART.27 – AIAC  Service ed AIAC Onlus

Vengono costituite le due Società con propri Statuti organizzativi ed operativi sotto il controllo diretto del Consiglio Direttivo Nazionale che le sovraintende.

ART. 28 – NAZIONALE ALLENATORI

All’interno dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio escluso ogni fine di lucro è costituita l’organizzazione della squadra denominata ”Nazionale Italiana Allenatori Calcio” con lo scopo di promuovere e sostenere iniziative a carattere benefico.
Per il raggiungimento di tali scopi si propone la partecipazione a gare incontri ed altre manifestazioni con particolare riguardo a quelle concernenti l’attività calcistica.
La nazionale Italiana allenatori di calcio si compone dei tecnici iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed opera alle dirette dipendenze del consiglio direttivo dell’A.I.A.C.

NORME TRANSITORIE

Fino alla sua costituzione, le funzioni del Collegio di Garanzia vengono espletate dal Collegio dei Probiviri.
Così come le funzioni di Segretario, fino alla sua nomina, vengono espletate dal Direttore Generale.